stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1970, n. 622

Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744 (in G.U. 26/10/1970, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-8-1970
al: 30-8-1970
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza, in relazione alla situazione
determinatasi  in  Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore
dei   profughi   e   dei  connazionali  costretti  a  rimpatriare  in
conseguenza  di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi
esteri,  per  i  quali  sia  dichiarata  l'esistenza  dello  stato di
necessita'  ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n.
319;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  l'interno,  per il lavoro e la
previdenza  sociale,  per  le  poste  e le telecomunicazioni e per la
pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri  per gli affari
esteri,  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la  programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
       (Indennita' di sistemazione ed ospitalita' temporanea)

  Ai   profughi   ed  ai  connazionali  costretti  a  rimpatriare  in
conseguenza  di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi
esteri,  per  i  quali  sia  dichiarata  l'esistenza  dello  stato di
necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319,
spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione
di  lire  500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia
dal   1  settembre  1969  tale  indennita'  compete  dalla  data  del
rimpatrio.
  L'indennita'    e'   corrisposta   dalla   prefettura   nella   cui
circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio.
  Ai  profughi  ed  ai  connazionali  rimpatriati  che  all'atto  del
rimpatrio  ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita
in  alberghi  o  pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel
comune  ove  ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata
massima di quindici giorni.
  Al  termine dei quindici giorni spetta ai predetti la indennita' di
sistemazione  prevista  dal  primo  comma,  che viene liquidata dalla
prefettura  del  luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento
delle spese di soggiorno in albergo o pensione.
  Gli  ordinativi  di  pagamento  collettivi  emessi dalla prefettura
possono  essere  resi  esigibili anche presso gli uffici doganali del
porto  di  sbarco  o presso gli uffici postali centrali e periferici,
anche  siti  in  capoluoghi  di provincia a prescindere dai limiti di
somma stabiliti da particolari disposizioni.