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LEGGE 10 luglio 1970, n. 579

Trasporto su strada di merci pericolose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 25-8-1970
al: 31-12-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  del trasporto su strada sono considerate merci pericolose
quelle  appartenenti  alle classi indicate negli allegati all'Accordo
europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  su  strada di merci
pericolose,  di  cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni.