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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. 535

Modificazioni alla convenzione per l'istituzione di due posti di assistente di ruolo per la cattedra di "Puericultura" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1965, registro n. 196, foglio n. 4, con il quale è stata resa esecutiva la convenzione per l'istituzione di un posto di professore e due di assistente ordinario alla cattedra di "Puericultura" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1638, concernente una modifica alla convenzione istitutiva;
Visto l'atto di modifica in data 17 dicembre 1968 con il quale uno dei due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di "Puericultura" viene trasferito alla cattedra di "Tisiologia" della stessa facoltà di medicina e chirurgia;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Articolo unico


È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Modena il 17 dicembre 1968, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola, uno dei due posti assegnati alla cattedra di "Puericultura" della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena - di cui alla convenzione in data 9 gennaio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915 - viene trasferito alla cattedra di "Tisiologia" della medesima facoltà ed università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 171. - IZZI