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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 367

Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 578 (in G.U. 08/08/1970, n.200).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1970)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-8-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse,
((...))
la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367
((nonché l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente))
, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi.
Rimane ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova previsti dal terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dagli articoli 15 e 16, ultimo comma, e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.
Rimane altresì ferma la facoltà del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'art. 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per l'accertamento della prova.
I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla Ragioneria
((provinciale))
dello Stato per il successivo inoltro alla delegazione
((provinciale))
della Corte dei conti per la registrazione.