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LEGGE 10 maggio 1970, n. 326

Ulteriore proroga del termine relativo alla esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  9-6-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni cinquantacinque.