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LEGGE 15 maggio 1970, n. 310

Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, è sostituito dal seguente:
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purché abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

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Visto, il Guardasigilli: REALE