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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 221

Dichiarazione di ente ospedaliero degli istituti ospitalieri, con sede in Cremona.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato istituti ospitalieri di Cremona è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 9 dicembre 1935;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli istituti ospitalieri, con sede in Cremona, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;
due membri eletti dal consiglio comunale di Cremona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 dicembre 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 32. - CARUSO