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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 212

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti", con sede in Genova.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  23-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 28 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti", di Genova, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1956, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato "Istituto ortopedico genovese Carlo Liberti", con sede in Genova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;
due membri eletti dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1956, registro n. 6 Interno, foglio n. 84 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n. 109.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 22. - CARUSO