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DECRETO-LEGGE 1 maggio 1970, n. 192

Determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 luglio 1970, n. 406 (in G.U. 02/07/1970, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1970)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  3-7-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di fissare i termini massimi della custodia preventiva per tutta la sua durata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 272. - (Durata massima della custodia preventiva).
La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
((Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.
L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.
I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto))
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