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LEGGE 23 gennaio 1970, n. 26

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

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Testo in vigore dal: 6-3-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  conferimento  annuo  della  somma  di lire 300
milioni   all'Istituto   per  lo  sviluppo  economico  dell'Appennino
centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per
contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del
3,50  per  cento  su  prestiti  destinati  al  miglioramento  o  alla
costruzione   di   case  di  abitazione  e  di  modeste  attrezzature
alberghiere  nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale,
onde  renderle  adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo,
nonche'   all'attuazione   di  modeste  opere  d'interesse  turistico
generale.
  Ad   integrazione   del  fondo  suddetto  sono  altresi'  conferite
all'Istituto  stesso  le  somme di cui all'articolo 21 della legge 12
marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.