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REGIO DECRETO 30 giugno 1907, n. CCCXXXIII (333)

Che approva l'annesso statuto per la costituzione della scuola serale e domenicale arti e mestieri «Antonio Pacinotti» di Pistoia. (0700333R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1907
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Testo in vigore dal:  14-9-1907

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze in data 14 maggio 1907, del Consiglio comunale di Pistoia in data 4 aprile e 17 maggio 1907, della Camera di commercio di Firenze in data 29 marzo 1907, della Cassa di risparmio di Pistoia in data 6 maggio 1904, 28 aprile 1905 e 14 aprile 1907, della pia Casa di lavoro «Conversini» e del Conservatorio degli orfani di Pistoia in data 29 maggio 1907;
Riconosciuta l'opportunità di trasformare in una R. scuola industriale la scuola di arti e mestieri «Antonio Pacinotti» di Pistoia, istituita con decreto ministeriale del 27 dicembre 1894, ampliandone l'efficacia onde renderla più corrispondente alle esigenze delle progredite industrie locali;
Riconosciuto che la diretta partecipazione al mantenimento della nuova scuola dei due Istituti di beneficenza di Pistoia, oltre che corrispondere ad un giusto o moderno concetto delle funzioni della beneficenza, riesce di grande vantaggio ai ricoverati, fornendo ad essi una vera istruzione professionale, costituisce un nobile esempio da imitarsi da Istituti consimili;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La scuola serale e domenicale d'arti e mestieri «Antonio Pacinotti» di Pistoia, costituita in virtù del decreto ministeriale 27 dicembre 1894, è riordinata conformemente alle disposizioni del presente R. decreto e posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e prenderà il nome ed il grado di R. scuola industriale. Essa ha per iscopo di formare esperti operai e capi officina mercé l'istruzione teorica e pratica nelle officine occorrente all'esercizio delle arti meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche e di quelle altre arti che in seguito a deliberazione della Giunta di vigilanza potessero essere aggiunte.