Col quale è abolita l'azione penale e sono condonate le pene
pronunciate per i reati politici, pei reati preveduti dalle Leggi
sulla Guardia Nazionale, e pei reati commessi in occasione e per
causa dell'attuazione della tassa sul macinato. (069U5336)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1869
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)