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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
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Testo in vigore dal:  1-1-1870

Art. 1



I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze.

Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.