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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. (069U5026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1870, ad eccezione del primo capoverso dell'articolo 38 e degli articoli 54, 55 e 69 che entrano in vigore il 05/05/1869.
La L. 23 dicembre 1869, n. 5395 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1876)
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Testo in vigore dal: 1-1-1870
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni immobili dello Stato,  tanto  pubblici  quanto  posseduti  a
titolo  di  privata  proprieta',  fruttiferi   o   infruttiferi,   si
amministrano per cura del Ministero delle Finanze. 
 
  I  beni  immobili  assegnati  ad   un   servizio   governativo   si
amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto
che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze. 
 
  Ciascun Ministero  provvede  all'amministrazione  dei  beni  mobili
assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.