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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1223

Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1985)
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Testo in vigore dal:  8-4-1970 al: 13-6-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;
Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411, concernenti il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti allo esercizio ferroviario continuano a trovare attuazione sino alla graduale applicazione dei regolamenti numero 1191/69 e n. 1192/69 del consiglio della Comunità economica europea.