stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. 1220

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile "Umberto I", con sede in Ancona.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-4-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I", con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile "Umberto I" di Ancona;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile "Umberto I" di Ancona è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;
un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 aprile 1930".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 27. - CARUSO