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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 1099

Regolamento sulle concessioni di viaggio a tariffa ridotta per i giornalisti.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  15-2-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:

Art. 1


La concessione degli scontrini per l'acquisto a tariffa ridotta di biglietti di viaggio di corsa semplice, di cui all'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 406, è accordata ai giornalisti italiani, professionisti e pubblicisti, regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
La concessione è altresì accordata ai praticanti regolarmente iscritti nei registri dell'Ordine secondo quanto previsto dall'art. 33 e seguenti della anzidetta legge n. 69/1963.
La concessione è inoltre accordata ai giornalisti stranieri di cui all'articolo unico della citata legge n. 406 del 1931.