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LEGGE 26 novembre 1969, n. 931

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.