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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. 881

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 589, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "San Leonardo", con sede in Castellammare di Stabia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-12-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 589, con il quale l'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia (Napoli), è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, è stato riclassificato ospedale generale provinciale, ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale provinciale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendano uno o più ospedali di zona;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 589, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 589, con il quale l'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;
due membri eletti dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 12 luglio 1870, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957, registro n. 117 Interno, foglio n. 257".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 114. - CARUSO