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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 624

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Calai", con sede in Gualdo Tadino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-10-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Calai" di Gualdo Tadino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 11 gennaio 1934, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Calai", con sede in Gualdo Tadino (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Gualdo Tadino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto, 11 gennaio 1934, modificato con regio decreto 12 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 36. - GRECO