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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 555

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Santissima dello Splendore", con sede in Giulianova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-9-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Teramo in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Maria Santissima dello Splendore", di Giulianova, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3; 4; 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Maria Santissima dello Splendore", con sede in Giulianova (Teramo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Teramo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Giulianova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio 154, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963, registro n. 34 Interno, foglio n. 177.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 174. - CARUSO