stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1969, n. 468

Modifiche allo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-8-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1962, n. 1638, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1964, n. 687, con il quale sono stati modificati gli articoli 3 e 9 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;
Viste le deliberazioni numeri 29, 31, 32, 33, 34 e 35 del 10 dicembre 1963 del consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;
Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numeri 126173, 126172, 126171, 126170, 126169 e 126168 del 28 gennaio 1964;
Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
Vista la deliberazione del 18 febbraio 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara nei termini indicati dalle deliberazioni numeri 29, 31, 32, 33, 34 e 35 del 10 dicembre 1963 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1969

SARAGAT RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 85. - GRECO