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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 435

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Enrico Daniele - Emilia Romasi", con sede in Gagliano del Capo.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-8-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Enrico Daniele - Emilia Romasi" di Gagliano del Capo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Enrico Daniele - Emilia Romasi", con sede in Gagliano del Capo (Lecce), di cui alle premesse, e dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Gagliano del Capo;
due membri eletti in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 4 dicembre 1964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1967, registro n. 2 Interno, foglio n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 45. - CARUSO