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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 391

Inclusione parziale dell'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-8-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, con il quale l'abitato di Serramonacesca, in provincia di Pescara; fu incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1934, con il quale fu disposto, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, il trasferimento del lato sud-est del detto abitato verso il fiume Alento;
Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1306, con il quale, in conseguenza dell'attenuazione dei movimenti franosi fu disposta la cancellazione dell'abitato di Serramonacesca dall'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, fermo restando il provvedimento riferentesi a quella parte di abitato da trasferire in altra sede;
Considerato che, a causa della ripresa dei movimenti franosi, si è reso necessario riproporre l'ammissione dell'abitato medesimo tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1428, emesso nell'adunanza del 15 ottobre 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serramonacesca, in provincia di Pescara, con esclusione della zona sud-est verso il fiume Alento, per la quale rimane operante il disposto del citato decreto ministeriale 21 maggio 1934.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT MANCINI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 181. - CARUSO