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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 338

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Gubbio.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Gubbio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con il regio decreto 17 settembre 1871;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile di Gubbio (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Gubbio;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 settembre 1871, modificato con regio decreto 15 aprile 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 277, foglio n. 100. - GRECO