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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 237

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Scansano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-6-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norma sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Scansano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Scansano (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Scansano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1962, registro n. 23 Interno, foglio n. 252.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 183. - GRECO