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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. 222

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "San Matteo", con sede in Pavia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-6-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 23 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "San Matteo", di Pavia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge numero 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "San Matteo", con sede in Pavia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pavia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1949, registro n. 15 Interno, foglio n. 124.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 166. - GRECO