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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 37

Dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1971)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1971
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 20 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", di Salerno, sono stati classificati ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto il 15 settembre 1932;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.
((Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;
un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: CAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 113. - GRECO