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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 32

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ad emettere cartelle fondiarie.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-3-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, n. 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;
Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
Vista la domanda presentata dal predetto istituto, in data 8 novembre 1968;
Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT COLOMBO Visto il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 110. - GRECO