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REGIO DECRETO 30 dicembre 1868, n. 4795

Col quale sono date norme per la cauzione a prestarsi dagli esercenti di mulini. (068U4795)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1869 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento relativo, approvato col R. Decreto 19 luglio 1868, n. 4491;

Sulla

proposizione del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Sono dispensati dall'obbligo di dare cauzione o fideiussione gli esercenti di mulini, quando l'importo della medesima, calcolato a senso degli articoli 58 e 59 del citato Regolamento, non superi lire 120, e semprechè siano essi medesimi proprietari del mulino, o presentino un atto di fideiussione del proprietario del mulino stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1869

Reg. 45 Atti del Governo a c. 94. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

L. G. Cambray Digny.