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LEGGE 30 agosto 1868, n. 4613

Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-10-1868
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' obbligatoria per i Comuni la costruzione  e  sistemazione  delle
strade comunali: 
 
    a) Che sono necessarie per porre  in  comunicazione  il  maggiore
centro di popolazione di un  Comune  col  capo-luogo  del  rispettivo
Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini; 
 
    b) Quelle che sono necessarie  per  mettere  in  comunicazione  i
maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i  porti,
sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; 
 
    c) Quelle che  devono  servire  a  mettere  in  comunicazione  le
frazioni importanti di un Comune.