Per la quale le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281
della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'Ordinamento giudiziario, e
negli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 14 stesso mese ed anno, n.
2636, relativa al numero dei funzionarii giudiziari, continueranno ad
avere effetto fino a tutto il 31 dicembre 1868. (068U4203)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1868
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)