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LEGGE 2 febbraio 1868, n. 4203

Per la quale le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'Ordinamento giudiziario, e negli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 14 stesso mese ed anno, n. 2636, relativa al numero dei funzionarii giudiziari, continueranno ad avere effetto fino a tutto il 31 dicembre 1868. (068U4203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))