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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. 1542

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, concernente la trasformazione della scuola musicale per ciechi "L. Configliachi", di Padova, in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-5-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso comune;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, relativo alla trasformazione della scuola pareggiata di musica per ciechi "L. Configliachi" di Padova in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia, il quale all'art. 3 dispone che il personale insegnante di ruolo in servizio presso la predetta scuola è assunto nei ruoli dello Stato se risulti, fra l'altro - primo comma lettera d) - essere stato nominato per concorso;
Considerato che le assunzioni in ruolo di alcuni insegnanti dell'ex scuola pareggiata "L. Configliachi" sono state legittimamente disposte anche per chiamata;
Considerato che anche i predetti professori assunti per chiamata hanno titolo al passaggio nei ruoli dei professori dei conservatori, conformemente a quanto è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 905, per la trasformazione della scuola musicale "S. Alessio" di Roma e con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 906, per l'analogo provvedimento relativo alla scuola musicale "F. Cavazza" di Bologna;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il primo comma, lettera d) e secondo comma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, sono così modificati:
d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.
Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'istituto per ciechi "L. Configliachi". Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.