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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. 1537

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-5-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei Poveri Infermi di Ceva è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1902;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva (Cuneo), di cui alle premesse è stato dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceva;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 93. - GRECO