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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968, n. 1407

Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-3-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con le successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Presentazione delle domande


Le domande dei comuni e delle province, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, al provveditore agli studi competente.
L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo articolo 2, da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune.
Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.