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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1393

Parziale inclusione dell'abitato di Craco (Matera), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-2-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800, con il quale l'abitato di Craco, in provincia di Matera, è stato aggiunto agli abitati indicati nella tabella E) annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che da indagini geologiche più approfondite, recentemente eseguite, è emerso che l'abitato di Craco si estende in parte su terreni che possono ritenersi stabili e indenni da dissesti non solo nel tempo presente ma anche per lungo periodo a venire purché si proceda ad un organico piano di consolidamento;
Ritenuta l'opportunità che, limitatamente a tale parte dell'abitato di Craco, l'intervento dello Stato sia diretto - anziché al trasferimento - al consolidamento parziale dell'abitato medesimo ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Craco, in provincia di Matera, è aggiunto, a norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), con esclusione della zona tinteggiata in tinta gialla e delimitata da interlinee in nero, come da annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, zone per la quale rimane operante il trasferimento disposto dal citato decreto presidenziale 23 aprile 1965, n. 800.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT NATALI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 22. - GRECO