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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1293

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Amedeo di Savoia", con sede in Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale per malattie infettive "Amedeo di Savoia" di Torino è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Amedeo di Savoia", con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 marzo 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 98. - GRECO