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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968, n. 1216

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppe dell'esercito nell'anno 1968.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-12-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente la determinazione delle aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Esercito, che, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, possono essere richiamati alle armi nell'anno 1968;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico


Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quali risultano stabilite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, sono così modificate:
a) sottufficiali: sedicimila unità;
b) graduati e militari di truppa: centoventimila unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 18. - GRECO