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DECRETO-LEGGE 19 novembre 1968, n. 1149

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalla alluvione dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1968)
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Testo in vigore dal: 19-11-1968
al: 18-1-1969
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di emanare norme per disciplinare
gli  ulteriori interventi per la ripresa economica delle zone colpite
dalle alluvioni dell'autunno 1968;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e  ad  interim  per il bilancio e la programmazione economica, per la
difesa,  per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i
trasporti  e  l'aviazione  civile  e  per l'industria, il commercio e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
dei   Ministri   per  l'interno,  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato  e  per  i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per  il  tesoro,  sono  indicati  i  comuni  colpiti  dalle alluvioni
dell'autunno  del  1968 ai quali si applicano le provvidenze previste
negli  articoli  11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente
decreto.