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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1109

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-11-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:
Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 5. - Il direttore dell'istituto è eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.
Art. 19. - È modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attività motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 72. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, e modificato come appresso:
Il primo comma dell'articolo 5 viene abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 5. - Il direttore dell'istituto è eletto a maggioranza di voti dal consiglio direttivo e deve essere scelto tra i professori universitari, di ruolo o fuori ruolo, che siano, o siano stati incaricati nell'istituto, da oltre un quinquennio.
Art. 19. - È modificato nel senso che gli insegnamenti di "Legislazione, regolamentazione ed organizzazione ginnico-sportiva assistenziale con esercitazioni" e di "Teoria e metodologia delle attività motorie" vengano trasferite dal gruppo B (tecnico-addestrativo) al gruppo A (scientifico-culturale - Sezione 2°).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 72. - GRECO