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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1968, n. 915

Erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1974)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-9-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 473, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per ii credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;
Visto l'atto in data 17 gennaio 1968 a rogito del notaio dott. Aldo Billia, di Torino, con il quale è stato costituito fra le casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e ne è stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e con un fondo di garanzia iniziale di L. 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.