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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 822

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1974)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-8-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;
Visto l'atto in data 24 novembre 1967 a rogito del notaio dott.
Enrico Sandrini, di Firenze, con il quale è stato costituito fra le casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, Prato, Pisa, Livorno, San Miniate, Volterra, Carrara e Monte di credito su pegno di Lucca, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, e ne è stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e con un fondo di garanzia iniziale di L. 3 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente, vistato dal Ministro proponente.