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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. 702

Assegnazione di tre nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1967-68, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-6-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di 8) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di 43) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di 10), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioè in numero di 89) per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituiti con la predetta legge n. 62 alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 23 novembre 1967, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 9 dicembre 1967, con il quale sono stati assegnati diciannove posti di professore universitario di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, n. 1292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 1968, con il quale sono stati assegnati due posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge n. 62;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 14 febbraio 1968, con il quale sono stati assegnati dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, sempre con effetto dall'anno accademico 1967-68, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di 8) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con separati provvedimenti;
Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione degli ultimi tre nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per l'anno accademico 1967-68, con l'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Con effetto dall'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso gli ultimi tre posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per lo anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

Numero
dei posti
UNIVERSITA DI TORINO

Facolta di lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della cattedra di storia
moderna..................................... 1

Facolta di magistero:
per il raddoppiamento della cattedra di lingua
e letteratura latina........................ 1

Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di geo-
metria...................................... 1