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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 655

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione Internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-6-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurale relative;
Considerato che, al fine suddetto, è necessario provvedere ad attuare le disposizioni dell'art. 5 dell'Accordo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Le domande per ottenere la registrazione internazionale delle denominazioni di origine di prodotti debbono essere presentate all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno titolo per presentare le domande di cui al comma precedente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso delle denominazioni di origine nel territorio dello Stato.