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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. 640

Modificazioni al secondo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che detta le norme regolamentari per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-6-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il proprio precedente decreto 5 aprile 1950, numero 221, che detta norme per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 33 del proprio precedente decreto 5 aprile 1950, n. 221, in premesse citato, e così sostituito:
"L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968

SARAGAT MORO - MARIOTTI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968

Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 109. - GRECO