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LEGGE 2 aprile 1968, n. 456

Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-5-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  abilitazioni  all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado,  conseguite anteriormente all'attuazione della legge, n. 1440,
15  dicembre  1955,  sono  valide  ai  soli  fini  dell'ammissione ai
concorsi  a  cattedre  nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado
per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE