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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Ordinamento della professione di perito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  5-5-1968 al: 13-3-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo di perito agrario


Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.