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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Ordinamento della professione di perito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal: 14-3-1991
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (((Titolo di perito agrario)

  1.  Il  titolo  di  perito  agrario,  al  fine dell'esercizio delle
attivita'  di  cui  all'articolo  2,  spetta  a  coloro  che  abbiano
conseguito  il  diploma  di  perito  agrario  in  un istituto tecnico
agrario  statale  o  parificato e la abilitazione all'esercizio della
professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti
nell'albo professionale a norma dell'articolo 4)).