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LEGGE 28 marzo 1968, n. 423

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-5-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   materiali   impiegati   per   la   costruzione,  riparazione  e
manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse
confessioni  religiose,  sono  esenti dall'imposta sul consumo di cui
agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - TAVIANI - PRETI
                                               - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE