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LEGGE 28 marzo 1968, n. 341

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1975)
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Testo in vigore dal: 19-1-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini  italiani  residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e
quelli  che  fecero  parte  della Divisione partigiana "Pasubio" gia'
operante  nel  Veneto;  i  volontari italiani che, dopo l'8 settembre
1943,  combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e
straniere;  coloro  che  possono comprovare di essere stati detenuti,
per  attivita'  partigiana,  per  almeno  tre mesi durante il periodo
dall'8  settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano
od  all'estero;  i  mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o
dei  dispersi  per  cause  dipendenti  dalla  lotta di liberazione in
Italia  o  all'estero,  possono  - entro il termine perentorio di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda
di  riconoscimento  delle  qualifiche  di  cui al decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945, n. 518, alla commissione di cui al
successivo articolo 4, presso il Ministero della difesa in Roma.
  Le  domande  saranno  esaminate  in base alle norme ed ai requisiti
contemplati  nel  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  previsto  dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341,
per  il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente
ai  cittadini  italiani  residenti, all'epoca della lotta partigiana,
nelle  zone  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  a  quelli che
combatterono  all'estero  nelle  formazioni  italiane o straniere, e'
riaperto  per  la  durata  di  sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge".